Art. 2.
(Deduzione del reddito minimo vitale familiare).

      1. Dal reddito complessivo individuale prodotto, i soggetti di cui all'articolo 1 deducono per il coniuge, per ciascun figlio e per ogni altro familiare a carico un importo pari al reddito minimo necessario per il mantenimento di ciascuno dei predetti componenti la famiglia, la cui definizione e il cui importo sono determinati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il mese di febbraio.
      2. Al reddito complessivo netto calcolato ai sensi del comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni in materia di deduzione dal reddito, di determinazione dell'imposta e di detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche previste dagli articoli 11 e seguenti del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ivi comprese le deduzioni per oneri di famiglia di cui all'articolo 12 del medesimo testo unico.

 

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